Art. 5.
(Linee guida).

      1. Il Ministro della salute, nel rispetto dei princìpi della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida concernenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita.
      2. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica del settore.